Art. 51

Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico

In vigore dal 13 giu 2024
Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico 1.   Un modello di IA per finalità generali è classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico se soddisfa una delle condizioni seguenti: a) presenta capacità di impatto elevato valutate sulla base di strumenti tecnici e metodologie adeguati, compresi indicatori e parametri di riferimento; b) sulla base di una decisione della Commissione, ex officio o a seguito di una segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici, presenta capacità o un impatto equivalenti a quelli di cui alla lettera a), tenendo conto dei criteri di cui all'allegato XIII. 2.   Si presume che un modello di IA per finalità generali abbia capacità di impatto elevato a norma del paragrafo 1, lettera a), quando la quantità cumulativa di calcolo utilizzata per il suo addestramento misurata in operazioni in virgola mobile è superiore a 1025. 3.   La Commissione adotta atti delegati a norma dell' per modificare le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nonché per integrare parametri di riferimento e indicatori alla luce degli sviluppi tecnologici in evoluzione, quali miglioramenti algoritmici o una maggiore efficienza dell'hardware, ove necessario, affinché tali soglie riflettano lo stato dell'arte.
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Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico (Art. 51 Regolamento (UE) 2024/1689) — Testo vigente | Portale Normativo