Art. 39

Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi

In vigore dal 13 giu 2024
Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi Gli organismi di valutazione della conformità istituiti a norma del diritto di un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo possono essere autorizzati a svolgere le attività degli organismi notificati a norma del presente regolamento, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti all' o garantiscano un livello di conformità equivalente.
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