Art. 39 · Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi

Art. 39

Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi

In vigore dal 13 giu 2024
Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi Gli organismi di valutazione della conformità istituiti a norma del diritto di un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo possono essere autorizzati a svolgere le attività degli organismi notificati a norma del presente regolamento, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti all' o garantiscano un livello di conformità equivalente.
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