Art. 50

Accessibilità per tutti gli utenti

In vigore dal 13 giu 2024
Accessibilità per tutti gli utenti Le infrastrutture transeuropee dei trasporti consentono una mobilità e un'accessibilità senza soluzione di continuità per tutti gli utenti, in particolare per: a) le persone in situazioni di povertà dei trasporti o di vulnerabilità, comprese le persone con disabilità o a mobilità ridotta; e b) le persone che vivono nelle regioni ultraperiferiche e in altre regioni remote, rurali, insulari, periferiche e montuose, nonché nelle zone scarsamente popolate.
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Accessibilità per tutti gli utenti (Art. 50 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo