Art. 50 · Accessibilità per tutti gli utenti

Art. 50

Accessibilità per tutti gli utenti

In vigore dal 13 giu 2024
Accessibilità per tutti gli utenti Le infrastrutture transeuropee dei trasporti consentono una mobilità e un'accessibilità senza soluzione di continuità per tutti gli utenti, in particolare per: a) le persone in situazioni di povertà dei trasporti o di vulnerabilità, comprese le persone con disabilità o a mobilità ridotta; e b) le persone che vivono nelle regioni ultraperiferiche e in altre regioni remote, rurali, insulari, periferiche e montuose, nonché nelle zone scarsamente popolate.
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