Art. 50
Accessibilità per tutti gli utenti
In vigore dal 13 giu 2024
Accessibilità per tutti gli utenti
Le infrastrutture transeuropee dei trasporti consentono una mobilità e un'accessibilità senza soluzione di continuità per tutti gli utenti, in particolare per:
a)
le persone in situazioni di povertà dei trasporti o di vulnerabilità, comprese le persone con disabilità o a mobilità ridotta; e
b)
le persone che vivono nelle regioni ultraperiferiche e in altre regioni remote, rurali, insulari, periferiche e montuose, nonché nelle zone scarsamente popolate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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