Art. 48

Mobilità militare

In vigore dal 13 giu 2024
Mobilità militare 1.   Nel costruire o nell'ammodernare l'infrastruttura delle parti della rete transeuropea dei trasporti che coincidono con la rete di trasporto militare individuata nel documento «Requisiti militari ai fini della mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE», approvato dal Consiglio il 26 giugno 2023 e il 23 ottobre 2023, e in qualsiasi ulteriore documento approvato successivamente in cui si rivedono tali requisiti, gli Stati membri valutano la necessità, la pertinenza e la fattibilità di andare oltre i requisiti di cui al capo III del presente regolamento, al fine di tenere conto del peso, delle dimensioni o dell'entità del trasporto militare di truppe e materiali. 2.   Entro il 19 luglio 2025 e tenendo conto dei requisiti costituzionali degli Stati membri, la Commissione effettua uno studio per individuare le possibilità di movimenti su larga scala con breve preavviso in tutta l'Unione, compresa la mobilità militare. Nel corso di tale studio, la Commissione consulta gli Stati membri.
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Mobilità militare (Art. 48 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo