Art. 70

Disposizioni specifiche per la segnalazione di sospetti da parte di talune categorie di soggetti obbligati

In vigore dal 31 mag 2024
Disposizioni specifiche per la segnalazione di sospetti da parte di talune categorie di soggetti obbligati 1.   In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ai soggetti obbligati di cui all', punto 3), lettere a) e b), di trasmettere le informazioni di cui all', paragrafo 1, a un organo di autoregolamentazione designato dallo Stato membro. L'organo di autoregolamentazione designato trasmette tempestivamente le informazioni di cui al primo comma alla FIU senza filtrarle. 2.   I notai, gli avvocati, altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari sono esentati dagli obblighi di cui all', paragrafo 1, nella misura in cui tale esenzione riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono su un cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. L'esenzione di cui al primo comma non si applica quando i soggetti obbligati ivi menzionati: a) sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto associati o nel finanziamento del terrorismo; b) forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; o c) sono a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; la conoscenza o il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive. 3.   Oltre alle situazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, ove giustificato sulla base dei rischi più elevati di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo connesso a determinati tipi di operazioni, gli Stati membri possono decidere che l'esenzione di cui al paragrafo 2, primo comma, non si applichi a tali tipi di operazioni e, se del caso, imporre obblighi di segnalazione supplementari ai soggetti obbligati di cui al medesimo paragrafo. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi decisione adottata a norma del presente paragrafo. La Commissione comunica le decisioni agli altri Stati membri.
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