Art. 5

Mancata inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante nel programma di lavoro per il riesame graduale

In vigore dal 29 mag 2024
Mancata inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante nel programma di lavoro per il riesame graduale Se entro il termine di cui all’, paragrafo 1, non è pervenuta alcuna richiesta di inclusione nel programma di lavoro per il riesame graduale di un antidoto agronomico o di un sinergizzante incluso nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione che dichiara che tale antidoto agronomico o sinergizzante non è incluso nel programma di lavoro per il riesame graduale.
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