Art. 3
Elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già sul mercato
In vigore dal 29 mag 2024
Elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già sul mercato
1. Entro il 19 luglio 2024 la Commissione pubblica, per via elettronica e in modo accessibile al pubblico, un elenco di tutte le sostanze o di tutti i preparati che sa essere utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti in almeno un prodotto fitosanitario la cui immissione sul mercato è autorizzata in almeno uno Stato membro al 19 giugno 2024.
2. Entro il 19 dicembre 2024 le eventuali parti interessate possono trasmettere una notifica relativa a ulteriori sostanze o preparati potenzialmente utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti in prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è autorizzata in almeno uno Stato membro al 19 giugno 2024.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 contiene le informazioni di cui alla parte A, sezioni 1.3, 1.4, 1.6 e 1.7, dell’allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione (3), nonché prove del fatto che la sostanza o il preparato notificati sono utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti in almeno un prodotto fitosanitario autorizzato in almeno uno Stato membro.
La notifica è trasmessa alla Commissione per via elettronica al seguente indirizzo: sante-secteur-ppp@ec.europa.eu.
4. La Commissione fornisce agli Stati membri e all’Autorità una sintesi delle notifiche ricevute.
Gli Stati membri e l’Autorità possono trasmettere alla Commissione le proprie osservazioni entro due mesi dalla data in cui sono stati informati dalla Commissione.
5. Entro il 19 giugno 2024 la Commissione aggiorna l’elenco di cui al paragrafo 1 tenendo conto degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nei prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è autorizzata negli Stati membri al 19 marzo 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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