Art. 21

Trattamento dei dati personali

In vigore dal 23 mag 2024
Trattamento dei dati personali 1.   La Commissione è il titolare del trattamento, attraverso la piattaforma informatica HTA, dei dati personali raccolti ai fini della realizzazione delle valutazioni cliniche congiunte e dei relativi aggiornamenti a norma del presente regolamento. 2.   Le categorie di dati personali necessari per la finalità di cui al paragrafo 1 sono: a) l’identità, l’indirizzo di posta elettronica e l’affiliazione dei rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nel sottogruppo JCA; b) l’identità e l’indirizzo di posta elettronica dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti che sono stati individuati per essere selezionati e consultati per le valutazioni cliniche congiunte e i relativi aggiornamenti; c) l’identità, l’indirizzo di posta elettronica e l’affiliazione dei rappresentanti degli sviluppatori di tecnologie sanitarie; d) l’identità, l’indirizzo di posta elettronica e l’affiliazione dei rappresentanti dei membri della rete di portatori di interessi nel settore dell’HTA. 3.   I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nel sottogruppo JCA hanno accesso solo alle parti del sistema sicuro della piattaforma informatica HTA pertinenti allo svolgimento dei loro compiti e possono collaborare, attraverso la piattaforma informatica HTA, con altri rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento o nel sottogruppo JCA cui appartengono, al fine di effettuare le valutazioni cliniche congiunte e i relativi aggiornamenti. 4.   I dati personali dei pazienti che partecipano alle valutazioni cliniche congiunte e ai relativi aggiornamenti non possono essere pubblicati. 5.   La Commissione conserva i dati personali di cui al paragrafo 2 solo per il tempo necessario alla finalità di cui al paragrafo 1 e per non oltre 15 anni dalla data in cui l’interessato non partecipa più alle attività congiunte. La Commissione riesamina ogni due anni la necessità di conservare i dati personali.
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