Art. 20

Richieste di riservatezza

In vigore dal 23 mag 2024
Richieste di riservatezza 1.   La Commissione pubblica la relazione di valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2282, unitamente all’altra documentazione di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettere d) e i), dopo aver esaminato i pareri del sottogruppo JCA sul carattere sensibile sul piano commerciale delle informazioni contenute in tale documentazione che lo sviluppatore di tecnologie sanitarie ha chiesto di trattare come riservate. 2.   Prima di pubblicare la documentazione di cui al paragrafo 1 la Commissione fornisce allo sviluppatore di tecnologie sanitarie l’elenco delle informazioni che non considera riservate, dopo aver valutato la motivazione fornita dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie e aver esaminato i pareri del sottogruppo JCA. Essa informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie del diritto di impugnare il rifiuto di espungere tali informazioni.
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