Art. 7

Coordinatore UE della solidarietà

In vigore dal 14 mag 2024
Coordinatore UE della solidarietà Il coordinatore UE della solidarietà, istituito dagli del regolamento (UE) 2024/1351, oltre ai compiti elencati in tali articoli: a) sostiene le attività di ricollocazione dallo Stato membro interessato allo Stato membro contributore a norma del presente regolamento; b) promuove una cultura della preparazione, della cooperazione e della resilienza tra gli Stati membri nel settore dell'asilo e della migrazione, anche attraverso la condivisione di migliori pratiche. A tal fine, il coordinatore UE della solidarietà è aggiornato dalla rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione nel quadro delle fasi pertinenti del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366 nella sua versione originale. Ogni due settimane il coordinatore UE della solidarietà per la ricollocazione pubblica un bollettino relativo allo stato di attuazione e funzionamento del meccanismo di ricollocazione. Tale bollettino è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1359:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo