Art. 15
Disposizioni e garanzie specifiche
In vigore dal 14 mag 2024
Disposizioni e garanzie specifiche
In una situazione di crisi, qualora uno Stato applichi le deroghe di cui agli articoli da 10 a 13, esso informa debitamente i cittadini di paesi terzi o gli apolidi, in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, in merito alle misure applicate, all'ubicazione dei punti di registrazione, compresi i valichi di frontiera che sono accessibili per la registrazione e la presentazione di una domanda, e alla durata delle misure.
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