Art. 17

Cooperazione e valutazione

In vigore dal 14 mag 2024
Cooperazione e valutazione 1.   Al fine di garantire la corretta applicazione delle misure incluse nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, il coordinatore UE della solidarietà convoca una prima riunione del forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351 immediatamente dopo l'adozione di tale decisione di esecuzione del Consiglio. A seguito della prima riunione, il forum dell’UE di livello tecnico sulla solidarietà si riunisce ogni volta che sia necessario. 2.   Lo Stato membro in una situazione di crisi può richiedere l'assistenza di tutte le autorità in grado di aumentare, con breve preavviso, le risorse umane delle sue autorità competenti a norma dell', del regolamento (UE) 2024/1348 e l'assistenza di esperti inviati dall'Agenzia per l’asilo conformemente all', lettera a), di tale regolamento nonché all', paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 21, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2303. 3.   La Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio, le agenzie competenti dell'Unione e lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi o di forza maggiore cooperano strettamente e si scambiano regolarmente informazioni sull'attuazione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3. 4.   Lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi o di forza maggiore continua a trasmettere tutti i dati pertinenti alla Commissione, comprese le statistiche rilevanti ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Lo Stato membro interessato fornisce inoltre alla Commissione le informazioni specifiche che le sono necessarie per effettuare il riesame di cui all', paragrafo 3, e presentare la proposta di abrogazione o proroga della decisione di esecuzione del Consiglio, come pure ogni altra informazione richiesta dalla Commissione su tale base. 5.   Lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi o di forza maggiore continua a mantenere una stretta cooperazione con l'UNHCR e con qualsiasi altra organizzazione incaricata dallo Stato membro di compiti in conformità del presente capo e del regolamento (UE) 2024/1348 e della direttiva (UE) 2024/1346. 6.   Nell'esercizio delle loro competenze e nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente articolo, la Commissione e il Consiglio garantiscono in ogni momento il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.
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Cooperazione e valutazione (Art. 17 Regolamento (UE) 2024/1359) — Testo vigente | Portale Normativo