Art. 18

Sostegno finanziario

In vigore dal 14 mag 2024
Sostegno finanziario 1.   Gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà possono beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione alle condizioni di cui all', paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/1147, anche per le misure di integrazione rapida attuate dalle autorità regionali e locali. 2.   Il sostegno finanziario di emergenza per uno Stato membro in una situazione di crisi può essere assegnato a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1147, anche per la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione delle strutture di accoglienza necessarie per l'attuazione del presente regolamento, conformemente alle norme previste dalla direttiva (UE) 2024/1346.
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Sostegno finanziario (Art. 18 Regolamento (UE) 2024/1359) — Testo vigente | Portale Normativo