Art. 11

Misure applicabili alla procedura di asilo alla frontiera in una situazione di crisi o di forza maggiore

In vigore dal 14 mag 2024
Misure applicabili alla procedura di asilo alla frontiera in una situazione di crisi o di forza maggiore 1.   In una situazione di crisi o di forza maggiore, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le domande fatte durante il periodo di applicazione del presente articolo, derogare all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348 prorogando la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di cui a tale articolo di un periodo supplementare di sei settimane al massimo. Tale periodo non è utilizzato in aggiunta al periodo di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento. 2.   In una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera a), o di forza maggiore, in deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348 gli Stati membri non possono essere tenuti ad esaminare nell'ambito di una procedura di frontiera le domande fatte dai richiedenti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), di tale regolamento, quando le misure contenute nel piano di emergenza dello Stato membro interessato di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1346 non sono sufficienti per far fronte a tale situazione. 3.   In una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera a), in deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, gli Stati membri possono ridurre al 5 % la soglia prevista all'articolo 42, paragrafo 1, lettera j). 4.   In una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera a), in deroga all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1348, gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente sia un cittadino o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 50 %, in aggiunta ai casi previsti all'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), di tale regolamento, tenendo conto delle esigenze di protezione in rapida evoluzione che possono verificarsi nel paese di origine come indicato negli aggiornamenti trimestrali dei dati Eurostat. 5.   Nell'applicare i paragrafi 3 o 4 del presente articolo, lo Stato membro interessato dà la precedenza all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da persone con esigenze procedurali o di accoglienza particolari come definite nella direttiva (UE) 2024/1346 e nel regolamento (UE) 2024/1348, e da minori e relativi familiari. Nell'applicare i paragrafi 3, 4 o 6 del presente articolo, lo Stato membro interessato può inoltre dare priorità all'esame delle domande di protezione internazionale che sono verosimilmente fondate. 6.   In una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera b), in deroga all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348 gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di tutte le domande fatte da cittadini di paesi terzi o da apolidi oggetto di strumentalizzazione e registrate nel periodo di applicazione del presente paragrafo. 7.   Nell'applicare il paragrafo 6, lo Stato membro: a) esclude dalla procedura di frontiera i minori di età inferiore ai 12 anni e i relativi familiari nonché le persone con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, secondo le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1346 e al regolamento (UE) 2024/1348; oppure b) cessa di applicare la procedura di frontiera relativamente alle seguenti categorie di richiedenti, laddove sia accertato sulla base di una valutazione individuale che le loro domande sono verosimilmente fondate: i) i minori di età inferiore ai 12 anni e i relativi familiari; e ii) le persone vulnerabili con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, secondo le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1346 e al regolamento (UE) 2024/1348. Il presente paragrafo non pregiudica il carattere obbligatorio della procedura di frontiera di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2024/1348. 8.   Qualora lo Stato membro interessato sia autorizzato ad applicare la deroga di cui al paragrafo 6 del presente articolo, la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, specifica se si applica il paragrafo 7, lettera a) o b), sulla base dell'indicazione data dallo Stato membro interessato in conformità dell', paragrafo 2, lettera d). 9.   Lo Stato membro che stia affrontando una situazione di crisi o di forza maggiore non applica o cessa di applicare la deroga alla procedura di asilo di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo nei casi in cui motivi medici impediscano di eseguire la procedura di frontiera in conformità dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1348 o in cui non possa essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari in conformità della direttiva (UE) 2024/1346 o con esigenze procedurali particolari conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1348. 10.   Ai fini dell'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo, si applicano i principi fondamentali del diritto di asilo e il rispetto del principio di non respingimento, nonché le garanzie previste dai capi I e II del regolamento (UE) 2024/1348 al fine di garantire la tutela dei diritti di coloro che chiedono protezione internazionale, compreso il diritto a un ricorso effettivo. Le organizzazioni e le persone ammesse ai sensi del diritto nazionale a prestare consulenza e assistenza hanno un accesso effettivo ai richiedenti nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera. Gli Stati membri possono limitare tali azioni laddove ciò sia oggettivamente necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa di un centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile. 11.   Le deroghe di cui al presente articolo non incidono sulla procedura di determinazione dello Stato membro competente nel quadro del regolamento (UE) 2024/1351. Nel caso in cui tale procedura sia più lunga della durata massima della procedura di asilo alla frontiera in una situazione di crisi o di forza maggiore, la procedura di determinazione e la parte restante della procedura di asilo sono completate nel territorio dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione in conformità dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348.
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