Art. 7
Coordinatore UE della solidarietà
In vigore dal 14 mag 2024
Coordinatore UE della solidarietà
Il coordinatore UE della solidarietà, istituito dagli del regolamento (UE) 2024/1351, oltre ai compiti elencati in tali articoli:
a)
sostiene le attività di ricollocazione dallo Stato membro interessato allo Stato membro contributore a norma del presente regolamento;
b)
promuove una cultura della preparazione, della cooperazione e della resilienza tra gli Stati membri nel settore dell'asilo e della migrazione, anche attraverso la condivisione di migliori pratiche.
A tal fine, il coordinatore UE della solidarietà è aggiornato dalla rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione nel quadro delle fasi pertinenti del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366 nella sua versione originale.
Ogni due settimane il coordinatore UE della solidarietà per la ricollocazione pubblica un bollettino relativo allo stato di attuazione e funzionamento del meccanismo di ricollocazione. Tale bollettino è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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