Art. 10

Monitoraggio dei diritti fondamentali

In vigore dal 14 mag 2024
Monitoraggio dei diritti fondamentali 1.   Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti. Gli Stati membri assicurano, se del caso, l’avvio di un procedimento giudiziario civile o penale in caso di mancato rispetto o mancata applicazione dei diritti fondamentali, conformemente al diritto nazionale. 2.   Ogni Stato membro prevede un meccanismo di monitoraggio indipendente, conformemente ai requisiti definiti al presente articolo, che: a) monitora il rispetto del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, compresa la Carta, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla procedura di asilo, il principio di non respingimento, l’interesse superiore del minore e le norme pertinenti in materia di trattenimento, tra cui le pertinenti disposizioni del diritto nazionale in materia di trattenimento, durante gli accertamenti; e b) garantisce un trattamento efficace e senza indebiti ritardi delle accuse comprovate di violazione dei diritti fondamentali in tutte le pertinenti attività in relazione agli accertamenti, al fine di avviare, ove necessario, indagini su tali accuse e monitorarne i progressi. Il meccanismo di monitoraggio indipendente riguarda tutte le attività intraprese dagli Stati membri nell’attuazione del presente regolamento. Il meccanismo di monitoraggio indipendente ha il potere di formulare raccomandazioni annuali agli Stati membri. Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l’indipendenza del meccanismo di monitoraggio indipendente. I difensori civici nazionali e le istituzioni nazionali per i diritti umani, compresi i meccanismi nazionali di prevenzione istituiti ai sensi dell’OPCAT, partecipano al funzionamento del meccanismo di monitoraggio indipendente e possono essere loro assegnati tutti o parte dei compiti del meccanismo di monitoraggio indipendente. Il meccanismo di monitoraggio indipendente può coinvolgere anche organizzazioni internazionali e non governative pertinenti e organismi pubblici indipendenti dalle autorità che effettuano gli accertamenti. Purché una o più di tali istituzioni, organizzazioni o organismi non siano direttamente coinvolte nel meccanismo di monitoraggio indipendente, il meccanismo di monitoraggio indipendente stabilisce e mantiene stretti legami con le autorità nazionali per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati. Il meccanismo di monitoraggio indipendente espleta i suoi compiti sulla base di verifiche a campione e verifiche casuali senza preavviso. Gli Stati membri garantiscono al meccanismo di monitoraggio indipendente accesso a tutti i luoghi pertinenti, comprese le strutture di accoglienza e i centri di trattenimento, le persone e i documenti, nella misura in cui tale accesso sia necessario per consentire al meccanismo di monitoraggio indipendente di adempiere gli obblighi di cui al presente articolo. L’accesso ai luoghi o alle informazioni classificate pertinenti è concesso solo alle persone che agiscono per conto del meccanismo di monitoraggio indipendente e che hanno ricevuto l’idoneo nulla osta di sicurezza rilasciato da un’autorità competente conformemente al diritto nazionale. L’Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio e il suo funzionamento indipendente. Gli Stati membri possono chiedere all’Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio indipendente, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati. La Commissione tiene conto dei risultati dei meccanismi di monitoraggio indipendenti nella sua valutazione dell’effettiva applicazione e attuazione della Carta ai sensi dell’, paragrafo 1, e dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (36). 3.   Il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica il meccanismo di monitoraggio ai fini del monitoraggio dell’applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2303 né il ruolo degli osservatori dei diritti fondamentali nel monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui all’articolo 80 del regolamento (UE) 2019/1896. 4.   Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui al paragrafo 2 di mezzi finanziari adeguati.
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Monitoraggio dei diritti fondamentali (Art. 10 Regolamento (UE) 2024/1356) — Testo vigente | Portale Normativo