Art. 11

Trasmissione di informazioni

In vigore dal 14 mag 2024
Trasmissione di informazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano informati di quanto segue: a) le finalità, la durata e gli elementi degli accertamenti, nonché le modalità con cui questi sono effettuati e i loro possibili esiti; b) il diritto di presentare domanda di protezione internazionale e le norme applicabili alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, se del caso nelle circostanze specificate all’articolo 30 del regolamento (UE) 2024/1348, e, per tali cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale, gli obblighi e le conseguenze dell’inosservanza di cui agli del regolamento (UE) n. 2024/1351; c) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compresi i loro obblighi di cui all’ e la possibilità di contattare le organizzazioni e le persone di cui all’, paragrafo 6, nonché di essere contattati da tali organizzazioni e persone; d) i diritti conferiti all’interessato dal diritto dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679. 2.   Gli Stati membri provvedono inoltre, se del caso, affinché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano informati di quanto segue: a) le norme applicabili in materia di condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399, nonché di altre condizioni d’ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite; b) l’obbligo di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115/CE e le possibilità di iscriversi a un programma che fornisce assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura al fine di sostenere la partenza volontaria; c) le condizioni di partecipazione alla ricollocazione in conformità dell’articolo 67 del regolamento (UE) n. 2024/1351 o di un altro meccanismo di solidarietà esistente. 3.   Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto, su carta o in formato elettronico, e , se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all’età e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all’, paragrafi 2 e 3. Le autorità competenti per gli accertamenti possono provvedere a mettere a disposizione servizi di mediazione culturale per agevolare l’accesso alla procedura di protezione internazionale. 4.   Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo la legislazione nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1356:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo