Art. 10

Cooperazione operativa

In vigore dal 14 mag 2024
Cooperazione operativa 1.   Per facilitare l’attuazione del piano dell’Unione, gli Stati membri nominano punti nazionali di contatto e possono decidere di nominare funzionari di collegamento nei paesi terzi. 2.   L’Agenzia per l’asilo può sostenere gli Stati membri su loro richiesta in conformità dell’, paragrafo 1 del presente regolamento, o se previsto da un piano dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento. Tale sostegno può comprendere il coordinamento della cooperazione tecnica tra Stati membri, l’assistenza agli Stati membri nell’attuazione del piano dell’Unione, la formazione del personale incaricato delle procedure di ammissione, la comunicazione di informazioni a cittadini di paesi terzi o apolidi ai sensi dell’, paragrafi 4, 5 e 25 del presente regolamento, l’agevolazione della condivisione di infrastrutture e l’assistenza agli Stati membri in cooperazione con i paesi terzi ai fini dello svolgimento delle procedure di ammissione conformemente al regolamento (UE) 2021/2303. L’Agenzia per l’asilo può inoltre coordinare lo scambio di buone prassi tra Stati membri ai fini dell’attuazione del presente regolamento e dell’integrazione delle persone reinsediate nella società di accoglienza. 3.   Per attuare il piano dell’Unione, in particolare per notificare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi interessati la decisione adottata dagli Stati membri in conformità dell’, paragrafi 15 e 17 nonché per svolgere i programmi di orientamento pre-partenza, i controlli medici sull’idoneità a viaggiare e definire le modalità di viaggio e altre disposizioni pratiche, gli Stati membri possono ricevere l’assistenza di partner pertinenti su richiesta dello Stato membro o in base a disposizioni sul coordinamento locale e la cooperazione pratica per un piano dell’Unione adottate a norma dell’, paragrafo 4, lettera b).
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