Art. 9

Procedura di ammissione

In vigore dal 14 mag 2024
Procedura di ammissione 1.   Nel caso del reinsediamento, ai fini dell’attuazione del piano dell’Unione gli Stati membri chiedono all’UNHCR di segnalare loro i cittadini di paesi terzi o gli apolidi. Nel caso dell’ammissione umanitaria, ai fini dell’attuazione del piano dell’Unione, gli Stati membri possono chiedere all’Agenzia per l’asilo, all’UNHCR, o a un altro organismo internazionale competente di segnalare loro i cittadini di paesi terzi o gli apolidi. 2.   Uno Stato membro valuta se i cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 rientrano nel campo di applicazione del piano dell’Unione. Uno Stato membro può dare preferenza a un cittadino di paese terzo o un apolide che abbia: a) legami familiari con cittadini di paesi terzi o apolidi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o con cittadini dell’Unione; b) legami sociali comprovati o altre caratteristiche che possano facilitare l’integrazione nello Stato membro che svolge una procedura di ammissione, ivi comprese le competenze linguistiche appropriate o un soggiorno precedente in tale Stato membro; c) particolari esigenze di protezione o vulnerabilità. 3.   Dopo aver identificato un cittadino di paese terzo o un apolide che rientra nell’ambito di applicazione del piano dell’Unione e riguardo al quale intende svolgere una procedura di ammissione, uno Stato membro registra le seguenti informazioni relative a tale persona: a) nome, data di nascita, sesso e cittadinanza del cittadino di paese terzo o dell’apolide; b) il tipo e il numero di qualsiasi documento di identità o di viaggio del cittadino di paese terzo o dell’apolide; e c) data e luogo della registrazione e autorità che effettua la registrazione. Al momento della registrazione possono essere raccolti dati aggiuntivi necessari per l’attuazione dei paragrafi 6 e 9. 4.   Gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi o gli apolidi riguardo ai quali svolgono una procedura di ammissione: a) degli obiettivi e delle diverse fasi della procedura di ammissione; b) delle conseguenze derivanti dalla revoca del consenso di cui all’ e dal rifiuto di partecipare a qualsiasi programma di orientamento prima della partenza di cui al paragrafo 22 del presente articolo. 5.   Al momento della raccolta dei dati personali, gli Stati membri comunicano ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi riguardo ai quali svolgono una procedura di ammissione, per iscritto e se necessario oralmente, le informazioni che sono tenuti a fornire a norma del regolamento (UE) 2016/679. Tali informazioni sono fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, usando un linguaggio semplice e chiaro, adeguato ai bisogni di minori e di persone con esigenze specifiche e in una lingua che i cittadini di paesi terzi o gli apolidi capiscono o che ragionevolmente si prevede capiscano. 6.   Gli Stati membri valutano se i cittadini di paesi terzi o gli apolidi riguardo ai quali svolgono una procedura di ammissione rispettano i criteri di ammissibilità di cui all’ e non rientrano nei motivi di rifiuto di cui all’. Gli Stati membri effettuano tale valutazione, in particolare, sulla base di prove documentali, comprese eventuali informazioni dell’UNHCR sul fatto che i cittadini di paesi terzi o gli apolidi possono essere considerati rifugiati, sulla base di un colloquio personale, o di una combinazione dei due elementi. 7.   Nel caso del reinsediamento, gli Stati membri chiedono che l’UNHCR valuti in modo completo se i cittadini di paesi terzi o gli apolidi oggetto di una procedura di ammissione: a) rientrano nell’ambito di applicazione del piano dell’Unione; b) rientrano in una delle categorie di vulnerabilità di cui all’, paragrafo 3, lettera a), o hanno legami familiari ai sensi dell’, paragrafo 4, motivando tale valutazione; c) possono essere considerati rifugiati ai sensi dell’ della convenzione di Ginevra. Gli Stati membri possono chiedere che siano presi in considerazione i criteri di cui al paragrafo 2, secondo comma. 8.   Nel caso dell’ammissione umanitaria, gli Stati membri possono chiedere che l’UNHCR valuti se i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che sono stati segnalati loro dall’UNHCR: a) possono essere considerati rifugiati ai sensi dell’ della convenzione di Ginevra; b) rientrano in una delle categorie di vulnerabilità di cui all’, paragrafo 3, lettera a), o hanno legami familiari in conformità dell’, paragrafo 3, lettera b). Gli Stati membri possono chiedere che siano presi in considerazione i criteri di cui al paragrafo 2, secondo comma. 9.   Gli Stati membri giungono a una conclusione in merito all’ammissione di cittadini di paesi terzi o apolidi sulla base della valutazione di cui al paragrafo 6 non appena possibile e non oltre sette mesi dalla data della registrazione. Gli Stati membri possono estendere tale termine di tre mesi, qualora il caso comporti questioni complesse in fatto o in diritto. 10.   Nel caso dell’ammissione di emergenza, gli Stati membri giungono quanto prima a una conclusione e si adoperano per farlo entro un mese dalla data della registrazione. 11.   Gli Stati membri interrompono una procedura di ammissione per la quale i cittadini di paesi terzi o gli apolidi abbiano revocato il loro consenso a essere ammessi ai sensi dell’. Uno Stato membro può interrompere la procedura di ammissione nei seguenti casi: a) se giunge alla conclusione che il numero totale di cittadini di paesi terzi o apolidi ammessi supera il contributo stabilito nel piano dell’Unione; b) se giunge alla conclusione che è opportuno dare preferenza ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui al paragrafo 2, lettera c); c) se giunge alla conclusione che non è in grado di rispettare i termini di cui al paragrafo 9 per motivi che non dipendono dalla sua volontà. Fatto salvo il capo V del regolamento (UE) 2016/679, il motivo dell’interruzione è comunicato all’UNHCR qualora ciò si riveli necessario per consentire all’UNHCR di svolgere i suoi compiti in materia di segnalazione di cittadini di paesi terzi o apolidi a Stati membri o a paesi terzi in conformità del presente regolamento o del suo mandato, a meno che non prevalgano motivi imperativi di interesse pubblico contrari. 12.   Gli Stati membri conservano i dati delle persone a cui riconoscono la protezione internazionale o lo status umanitario ai sensi della legislazione nazionale conformemente al presente Regolamento per cinque anni dalla data di registrazione. Nel caso di persone a cui è stata rifiutata l’ammissione per qualsiasi dei motivi di cui all’, paragrafo 1, lettera f), tali dati sono conservati per un periodo di tre anni dalla data in cui è stata raggiunta la conclusione negativa in merito all’ammissione. Alla scadenza del periodo considerato, gli Stati membri cancellano i dati. Gli Stati membri cancellano i dati relativi a una persona che abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza di tale periodo non appena vengano a conoscenza di questo fatto. Se uno Stato membro interrompe una procedura di ammissione ai sensi del paragrafo 11, primo comma, esso conserva i dati relativi alla persona interessata per tre anni a decorrere dalla data dell’interruzione. Se uno Stato membro interrompe la procedura di ammissione ai sensi del paragrafo 11, secondo comma, esso cancella i dati relativi alla persona interessata il giorno di tale interruzione. 13.   Se la conclusione da parte di uno Stato membro a norma del paragrafo 9 è negativa, il cittadino di paese terzo o l’apolide interessato non viene ammesso in tale Stato membro. Fatto salvo il capo V del regolamento (UE) 2016/679, il motivo di una conclusione negativa è comunicato all’UNHCR qualora ciò si riveli necessario per consentire all’UNHCR di svolgere i suoi compiti in materia di segnalazione di cittadini di paesi terzi o apolidi a Stati membri o a paesi terzi in conformità del presente regolamento o del suo mandato, a meno che non vi siano motivi imperativi di interesse pubblico contrari. Ogni Stato membro che sia giunto a una conclusione negativa di cui al primo comma può richiedere di essere consultato da un altro Stato membro durante l’esame del fascicolo di ammissione da parte di tale altro Stato membro. 14.   Se la conclusione raggiunta da uno Stato membro a norma del paragrafo 9 è positiva, i paragrafi da 15 a 22 si applicano prima o dopo l’ingresso della persona interessata nel suo territorio. 15.   Ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo, uno Stato membro di cui a tale paragrafo adotta una decisione per riconoscere lo status di rifugiato qualora il cittadino di paese terzo o l’apolide possa essere considerato un rifugiato, o lo status di protezione sussidiaria qualora il cittadino di paese terzo o l’apolide sia ammissibile alla protezione sussidiaria. Tale decisione produce gli stessi effetti della decisione che riconosce lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell’ o 18 del regolamento (UE) 2024/1347 dopo che l’interessato è entrato nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli in conformità di quelle previste dall’ della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (12). 16.   Ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo, uno Stato membro di cui a tale paragrafo adotta una decisione per rilasciare un permesso di soggiorno nel caso di un familiare di cittadino di paese terzo o di apolide interessato, ai sensi dell’, paragrafo 4, che non soddisfi individualmente i requisiti per beneficiare della protezione internazionale. Tale decisione produce gli stessi effetti della decisione di rilasciare un permesso di soggiorno di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1347 dopo che l’interessato è entrato nel territorio di uno Stato membro. 17.   Ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo, uno Stato membro di cui a tale paragrafo può, nel caso dell’ammissione umanitaria, riconoscere protezione internazionale o, fatto salvo il diritto di presentare domanda di protezione internazionale, uno status umanitario a norma del diritto nazionale che preveda diritti e obblighi equivalenti a quelli degli articoli da 20 a 26 e da 28 a 35 del regolamento (UE) 2024/1347 per i beneficiari di protezione sussidiaria. Tale decisione ha effetto dopo che la persona interessata è entrata nel territorio dello Stato membro. 18.   Ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo, uno Stato membro di cui a tale paragrafo adotta una decisione per rilasciare un permesso di soggiorno nel caso di un familiare di cittadino di paese terzo o di apolide interessato, ai sensi dell’, paragrafo 4, che non soddisfi individualmente i requisiti per beneficiare della protezione internazionale o lo status umanitario a norma del diritto nazionale di cui all’, punto 3), lettera c). Tale decisione produce gli stessi effetti della decisione di rilasciare un permesso di soggiorno di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1347 dopo che l’interessato è entrato nel territorio di uno Stato membro. 19.   Ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo, uno Stato membro di cui a tale paragrafo, o i partner pertinenti a nome degli Stati membri, in conformità dell’, paragrafo 3, notifica qualsiasi decisione ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi interessati ai sensi dei paragrafi 15 e 17 del presente articolo. Se tale decisione è stata adottata prima che l’interessato entrasse nel territorio dello Stato membro, tale notifica può aver luogo dopo tale ingresso. 20.   Ai sensi del paragrafo 14, uno Stato membro di cui a tale paragrafo compie ogni sforzo per garantire l’ingresso nel proprio territorio appena possibile ed entro 12 mesi dalla data della conclusione. Nel caso dell’ammissione di emergenza, lo Stato membro garantisce il rapido trasferimento del cittadino di paese terzo o dell’apolide dopo la data della conclusione positiva ai sensi del paragrafo 9. 21.   Ai sensi del paragrafo 14, uno Stato membro di cui a tale paragrafo offre, se necessario, di organizzare le modalità di viaggio, compresi i controlli medici sull’idoneità delle persone a viaggiare, e provvede affinché l’interessato sia trasferito gratuitamente nel suo territorio, nonché, se necessario, facilita le procedure di uscita dal paese terzo dal quale è ammesso il cittadino di paese terzo o l’apolide interessato. Qualora uno Stato membro organizzi le modalità di viaggio a norma del primo comma, esso tiene conto delle esigenze specifiche delle persone interessate per quanto riguarda eventuali vulnerabilità. 22.   Ai sensi del paragrafo 14, uno Stato membro di cui a tale paragrafo adotta una decisione per rilasciare un permesso di soggiorno offre, ove possibile, ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi interessati programmi di orientamento pre-partenza, gratuiti e facilmente accessibili, che possono includere informazioni sui loro diritti e obblighi, lezioni di lingua e informazioni sulla situazione sociale, culturale e politica dello Stato membro. Qualora non sia possibile offrire tali programmi di orientamento, gli Stati membri forniscono ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi almeno informazioni riguardo ai loro diritti e obblighi. 23.   I dati personali trattati da uno Stato membro a norma del presente articolo non sono trasferiti né resi disponibili a paesi terzi, organismi internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti nell’Unione o in un paese terzo in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo. 24.   Gli Stati membri trasmettono i dati delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). 25.   In tutte le fasi della procedura gli Stati membri non operano alcuna discriminazione nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.
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