Art. 8
Piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell’Unione
In vigore dal 14 mag 2024
Piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell’Unione
1. Sulla base di una proposta della Commissione il Consiglio adotta, mediante atto di esecuzione, un piano biennale di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell’Unione (piano dell’Unione) nell’anno precedente il biennio in cui deve essere attuato.
La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo della sua proposta di progetto di piano dell’Unione e il Consiglio tiene regolarmente informato il Parlamento europeo dello stato di avanzamento dell’adozione del piano dell’Unione.
Il Consiglio informa senza indugio il Parlamento europeo e la Commissione del progetto definitivo di piano dell’Unione. Il Consiglio trasmettono senza indugio il piano dell’Unione al Parlamento europeo non appena adottato.
2. Nell’attuare il presente articolo, il Consiglio e la Commissione tengono in debito conto l’esito delle riunioni del comitato ad alto livello per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria istituito ai sensi dell’ e le proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento dell’UNHCR.
3. Il piano dell’Unione include:
a)
il numero totale di persone da ammettere nel territorio degli Stati membri, con l’indicazione, rispettivamente, della percentuale di persone che devono essere oggetto di reinsediamento, ammissione umanitaria e ammissione di emergenza; la percentuale di persone oggetto di reinsediamento non è inferiore al 60 % circa del numero totale di persone da ammettere;
b)
i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri e ai loro contributi al numero totale di persone da ammettere e la percentuale di persone che devono essere oggetto di reinsediamento, ammissione umanitaria e ammissione di emergenza in conformità della lettera a) del presente paragrafo, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dagli Stati membri in sede di comitato ad alto livello per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria istituito ai sensi dell’;
c)
una specificazione delle regioni o dei paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento o l’ammissione umanitaria ai sensi dell’.
4. Il piano dell’Unione può comprendere, se necessario:
a)
una descrizione del gruppo o dei gruppi specifici di cittadini di paesi terzi o apolidi a cui si dovrà applicare il piano dell’Unione;
b)
disposizioni sul coordinamento locale e la cooperazione pratica tra gli Stati membri, assistiti dall’Agenzia per l’asilo in conformità dell’, e con i paesi terzi, l’UNHCR e altri partner pertinenti.
5. L’ammissione di emergenza si applica indipendentemente dalle regioni o dai paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento o l’ammissione umanitaria.
6. Se necessario alla luce di nuove circostanze, come una crisi umanitaria imprevista che si verifichi al di fuori delle regioni o dei paesi terzi inclusi nel piano dell’Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, modifica eventualmente il piano, ad esempio aggiungendo regioni o paesi terzi a quelli da cui deve avvenire l’ammissione ai sensi dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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