Art. 40

Modifica della direttiva 2003/109/CE

In vigore dal 14 mag 2024
Modifica della direttiva 2003/109/CE La direttiva 2003/109/CE è così modificata: 1) all', paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda le persone cui è stata concessa la protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa il periodo compreso tra la data di formalizzazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale è stata accordata la protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all' del regolamento (UE) 2024/1347 (*1). (*1)  Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).»;" 2) all' è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale priva del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, il periodo di soggiorno legale nello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1. In deroga al primo comma, in particolare se il beneficiario di protezione internazionale dimostra che il motivo del soggiorno irregolare è dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà, gli Stati membri possono prevedere, conformemente al loro diritto nazionale, che il calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 non sia interrotto.» ; 3) all', il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 gennaio 2006 al più tardi. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all', paragrafo 2, terzo comma, e paragrafo 3 bis, entro il 12 giugno 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.»;
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