Art. 4
In vigore dal 13 mag 2024
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo seguente:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G Ufficio:
CHAR 04/39
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
2. In conformità dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:1287:oj#art-4