Art. 1

In vigore dal 13 mag 2024
1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia, è esteso alle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, attualmente classificato con il codice NC ex 4412 33 10, e spedito dal Kazakhstan e dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Kazakhstan e della Turchia (codici TARIC 4412331010 e 4412331020). 2.   Il dazio esteso è il dazio antidumping del 15,80 % applicabile a «tutte le altre società» in Russia. 3.   Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1649. 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1287:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo