Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 mag 2024
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo seguente: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G Ufficio: CHAR 04/39 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË 2.   In conformità dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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