Art. 5

In vigore dal 6 mag 2024
Se le autorità competenti di Cabo Verde non adempiono agli obblighi di comunicazione di cui all’, paragrafi 3 e 4, entro i termini ivi stabiliti, la Commissione invia loro un sollecito nel quale chiede di presentare le informazioni richieste entro 10 giorni lavorativi. Se le autorità competenti non soddisfano tale richiesta entro il termine stabilito, la Commissione ha la facoltà di sospendere la deroga di cui al presente regolamento. Tale eventuale sospensione non proroga il periodo previsto nel presente regolamento e negli allegati I e II. Detta sospensione è notificata alle autorità competenti di Cabo Verde e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
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