Art. 4

In vigore dal 6 mag 2024
La deroga è concessa alle condizioni indicate di seguito. 1) Le autorità doganali di Cabo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all’. 2) Le attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati recano la seguente menzione: «Derogation — Commission Implementing Regulation (UE) 2024/1288». 3) Le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 nonché le copie di detti documenti probatori. Tali relazioni sono trasmesse alla Commissione per tre periodi, ossia sei mesi, 12 mesi e 20 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento ed entro due mesi dalla fine di ciascun periodo. La prima relazione è pertanto trasmessa fra il 1o luglio e il 1o settembre 2024. La seconda relazione è trasmessa fra il 1o gennaio e il 1o marzo 2025. La terza relazione è trasmessa fra il 1o agosto e il 1o ottobre 2025. Il periodo residuo compreso fra il 1o agosto e il 31 dicembre 2025 è oggetto di una relazione supplementare da trasmettersi entro due mesi dalla conclusione del periodo di applicazione di cui all’, paragrafo 1. 4) Contestualmente alle relazioni di cui al paragrafo 3, le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una relazione contenente informazioni dettagliate sulle misure da esse adottate al fine di: a) garantire il rispetto delle norme di origine dei prodotti in parola ai fini dell’SPG e delle relative procedure; b) fornire la cooperazione amministrativa richiesta ai fini dell’attuazione del regime preferenziale nell’ambito del regolamento SPG. Le informazioni richieste che le autorità competenti di Cabo Verde sono tenute a comunicare sono elencate all’allegato III.
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