Art. 2
In vigore dal 6 mag 2024
1. La deroga si applica ai prodotti esportati da Cabo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.
2. La deroga è applicabile ai prodotti nei limiti dei quantitativi annuali di cui all’allegato I (tonno) e all’allegato II (sgombro e tombarello) del presente regolamento.
3. L’applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Storico versioni
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