Art. 31

Interazione con la procedura per gli squilibri macroeconomici

In vigore dal 29 apr 2024
Interazione con la procedura per gli squilibri macroeconomici 1.   L’attuazione insoddisfacente, secondo la valutazione in conformità dell’ del presente regolamento, delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine di uno Stato membro che sono pertinenti per gli squilibri macroeconomici è presa in considerazione: a) dalla Commissione in sede di esame approfondito in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011; e b) dal Consiglio e dalla Commissione ai fini delle rispettive raccomandazioni, per valutare se sia opportuno stabilire l’esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomandare allo Stato membro interessato l’adozione di misure correttive conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni che lo Stato membro interessato ritiene pertinenti. 2.   Uno Stato membro rispetto al quale è avviata una procedura per gli squilibri eccessivi in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 presenta un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto conformemente all’ del presente regolamento. Tale piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto segue la raccomandazione del Consiglio adottata in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011. La presentazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto è soggetta all’approvazione del Consiglio conformemente agli articoli da 17 a 20 del presente regolamento. Il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto è valutato conformemente all’ del presente regolamento. 3.   Qualora uno Stato membro presenti un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto a norma del paragrafo 2 del presente articolo, tale piano riveduto funge da piano d’azione correttivo previsto a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011, dispone le misure d’intervento specifiche che tale Stato membro ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione. 4.   Conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011, il Consiglio valuta il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto entro due mesi dalla sua presentazione e sulla base di una relazione della Commissione. Il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione del piano riveduto sono condotti in conformità dell’ del presente regolamento e degli del regolamento (UE) n. 1176/2011.
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