Art. 9
Orientamenti preliminari della Commissione
In vigore dal 29 apr 2024
Orientamenti preliminari della Commissione
1. Entro il 15 gennaio dell’anno in cui gli Stati membri sono tenuti a presentare i rispettivi piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine a norma dell’ o entro tre settimane dalla richiesta dello Stato membro di presentare un piano riveduto a norma dell’, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato e al comitato economico e finanziario:
a)
il sottostante quadro delle proiezioni del debito pubblico a medio termine e i risultati ottenuti;
b)
le sue previsioni e ipotesi macroeconomiche;
c)
la traiettoria di riferimento, se prescritta a norma dell’, o le informazioni tecniche, se richieste da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e il saldo primario strutturale corrispondente, compresi i modelli di fogli elettronici e altre informazioni pertinenti richieste per assicurarne la piena replicabilità.
2. Durante il mese precedente il termine entro il quale la Commissione deve trasmettere a uno Stato membro gli orientamenti preliminari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro può chiedere uno scambio tecnico con la Commissione. Tale scambio tecnico offre l’opportunità di discutere le più recenti informazioni statistiche disponibili e le prospettive economiche e di bilancio dello Stato membro interessato.
3. Per gli Stati membri che hanno un disavanzo pubblico non superiore al 3 % del PIL e un debito pubblico non superiore al 60 % del PIL, la Commissione, su richiesta dello Stato membro, fornisce informazioni tecniche riguardanti il saldo primario strutturale necessario al fine di garantire che il disavanzo nominale sia mantenuto al di sotto del 3 % del PIL ipotizzando l’assenza di ulteriori interventi nel medio e lungo termine, indicando l’eventuale conseguente necessità di un aggiustamento di bilancio. Tali informazioni tecniche sono inoltre coerenti con la salvaguardia di resilienza relativa al disavanzo di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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