Art. 18
Comunicazione delle informazioni e riesame
In vigore dal 24 apr 2024
Comunicazione delle informazioni e riesame
1. Entro il 1o settembre 2030 gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione del presente regolamento.
2. Entro il 1o settembre 2031, sulla scorta delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in merito all'applicazione del presente regolamento, compresa una valutazione delle riduzioni delle emissioni dallo scarico e diverse da quelle dallo scarico ottenute.
3. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui sono valutate le prestazioni di durabilità dei veicoli pesanti per quanto riguarda le emissioni.
4. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla durabilità delle batterie in cui si esamina la situazione attuale, che fungerà da base per un riesame delle prescrizioni prestazionali minime, in vista dell'adozione degli atti delegati di cui all', paragrafo 2, lettera c).
Tale relazione valuta, tra l'altro, l'opportunità di stabilire prescrizioni prestazionali minime per i veicoli fino ad almeno 10 anni o 200 000 km, a seconda di quale dei due limiti viene raggiunto per primo.
5. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle emissioni di particolato dai freni che in cui si esaminano i metodi di misurazione e la situazione attuale, in vista dell'adozione degli atti delegati di cui all', paragrafo 2, lettera a), sul livello dei limiti di emissione della seconda fase di cui alle tabelle 5, 6, 7 e 8 dell'allegato I.
6. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione effettua un riesame dell'opportunità di stabilire un limite specifico per le emissioni di formaldeide per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3, sulla base dell'utilizzo previsto di carburanti che comporterebbe un aumento delle emissioni di formaldeide, in vista dell'eventuale adozione dell'atto delegato di cui all', paragrafo 1, lettera c).
Storico versioni
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