Art. 15

Adeguamento al progresso tecnico

In vigore dal 24 apr 2024
Adeguamento al progresso tecnico 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di tenere conto del progresso tecnico per modificare il presente regolamento come segue: a) l', con l'introduzione di opzioni e designazioni supplementari basate su tecnologie innovative per i costruttori; b) stabilendo regole speciali per i costruttori di piccole serie per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 a norma degli ; c) se del caso, stabilendo limiti di emissione di formaldeide per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 di cui alla tabella 2 dell'allegato I, a seguito e sulla base del riesame a norma dell', paragrafo 6; d) la tabella 2 dell'allegato III, per quanto concerne le condizioni di prova per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3, sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove sui veicoli «Euro 7»; e) le tabelle 4 e 5 dell'allegato III, per quanto concerne le condizioni di prova, sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove sui freni o sugli pneumatici «Euro 7»; f) stabilendo i moltiplicatori della durabilità di cui alla tabella 2 dell'allegato IV sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove relative alle emissioni dallo scarico dei veicoli dei veicoli M2, M3, N2 ed N3 e di una relazione sulla durabilità dei veicoli pesanti presentata al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell', paragrafo 3; g) l'allegato V, per quanto concerne l'applicazione delle prescrizioni per le prove e delle dichiarazioni. 2.   Qualora sia stata adottata una proposta di regolamento ONU, di regolamento tecnico mondiale o una modifica di un regolamento ONU o di un regolamento tecnico mondiale e senza indebito ritardo dopo tale adozione, o sulla base delle relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell', paragrafi 4 e 5, se del caso, tenendo conto del progresso tecnico, la Commissione adotta atti delegati conformemente all' che modificano il presente regolamento come segue: a) stabilendo limiti di emissione di particolato dai freni nell'allegato I in linea con le tecnologie più avanzate e, se del caso, facendo riferimento ai lavori del Forum mondiale delle Nazioni Unite per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 delle Nazioni Unite), anche, se del caso, modificando rispettivamente le tabelle 5, 6, 7 e 8 dell'allegato I, prevedendo limiti o criteri diversi a seconda delle categorie di veicoli e delle tecnologie del gruppo propulsore; b) stabilendo limiti di abrasione per i tipi di pneumatici di cui all'allegato I, facendo riferimento ai lavori del WP.29 delle Nazioni Unite; c) stabilendo le prescrizioni prestazionali minime delle batterie di cui all'allegato II, in linea con le soluzioni più avanzate in materia di tecnologie e architettura delle batterie, nonché con la loro applicazione, in particolare nei veicoli di piccole dimensioni, e tenendo conto di criteri quali il chilometraggio e la durata di vita di tutte le categorie di veicoli in relazione alle prestazioni delle batterie. In deroga al primo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all' per modificare il presente regolamento stabilendo limiti di abrasione per i tipi di pneumatici di cui all'allegato I qualora il WP.29 delle Nazioni Unite non abbia adottato disposizioni uniformi entro il pertinente termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in linea, se del caso, con i lavori del WP.29 delle Nazioni Unite e riferendosi ad essi, nonché tenendo conto del progresso tecnico, entro il 1o luglio 2027 per gli pneumatici di classe C1, entro il 1o aprile 2029 per gli pneumatici di classe C2 ed entro il 1o aprile 2031 per gli pneumatici di classe C3. 3.   Qualora il WP.29 delle Nazioni Unite non abbia adottato disposizioni uniformi entro il 1o luglio 2026 per gli pneumatici di classe C1, entro il 1o aprile 2028 per gli pneumatici di classe C2 ed entro il 1o aprile 2030 per gli pneumatici di classe C3, la Commissione elabora un metodo per misurare l'abrasione degli pneumatici e definisce i limiti di abrasione per gli pneumatici sulla base dei metodi più avanzati esistenti.
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