Art. 20
Abrogazione
In vigore dal 24 apr 2024
Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 715/2007 è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2030.
Il regolamento (CE) n. 595/2009 è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2031.
I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato VI del presente regolamento.
2. Il regolamento (UE) 2017/1151 è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2030.
I regolamenti (UE) n. 582/2011 e (UE) 2017/2400, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 sono abrogati a decorrere dal 1o luglio 2031.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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