Art. 3

Definizioni

In vigore dal 24 apr 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «installazione»: l’unità tecnica permanente all’interno della quale sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate nello stesso sito, che hanno un collegamento tecnico con le attività elencate in tale allegato e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento; 2) «complesso»: una o più installazioni, o parti di esse, presenti nello stesso sito e gestite dalla stessa persona fisica o giuridica; 3) «sito»: la sede geografica dell’installazione e del complesso; 4) «pubblico»: il pubblico quale definito all’, punto 16), della direttiva 2010/75/UE; 5) «emissione»: qualsiasi introduzione di una sostanza inquinante nell’ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi le fuoriuscite, l’emissione, lo scarico, l’iniezione, lo smaltimento o l’abbandono, o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue; 6) «sostanza inquinante»: la sostanza o il gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e in esito alla loro introduzione nell’ambiente; 7) «sostanza»: la sostanza quale definita all’, punto 1), della direttiva 2010/75/UE; 8) «gestore»: il gestore quale definito all’, punto 15), della direttiva 2010/75/UE; 9) «trasferimento fuori sito»: lo spostamento, oltre i confini di un’installazione industriale, di rifiuti destinati a operazioni di recupero o di smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento; 10) «rifiuto»: il rifiuto quale definito all’, punto 1, della direttiva 2008/98/CE; 11) «acque reflue»: le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite, rispettivamente, nell’, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa dell’Unione; 12) «fonti diffuse»: le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti nell’atmosfera, nell’acqua o nel suolo, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata; 13) «autorità competente»: la o le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri; 14) «rifiuto pericoloso»: i rifiuti pericolosi quali definiti all’, punto 2), della direttiva 2008/98/CE; 15) «operazione di recupero»: qualsiasi operazione di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE; 16) «operazione di smaltimento»: qualsiasi operazione di cui all’allegato I della direttiva 2008/98/CE; 17) «anno di riferimento»: l’anno civile con riferimento al quale devono essere raccolti i dati. 18) «acquacoltura»: l’acquacoltura quale definita all’, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).
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