Art. 3
Definizioni
In vigore dal 24 apr 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«installazione»: l’unità tecnica permanente all’interno della quale sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate nello stesso sito, che hanno un collegamento tecnico con le attività elencate in tale allegato e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;
2)
«complesso»: una o più installazioni, o parti di esse, presenti nello stesso sito e gestite dalla stessa persona fisica o giuridica;
3)
«sito»: la sede geografica dell’installazione e del complesso;
4)
«pubblico»: il pubblico quale definito all’, punto 16), della direttiva 2010/75/UE;
5)
«emissione»: qualsiasi introduzione di una sostanza inquinante nell’ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi le fuoriuscite, l’emissione, lo scarico, l’iniezione, lo smaltimento o l’abbandono, o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;
6)
«sostanza inquinante»: la sostanza o il gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e in esito alla loro introduzione nell’ambiente;
7)
«sostanza»: la sostanza quale definita all’, punto 1), della direttiva 2010/75/UE;
8)
«gestore»: il gestore quale definito all’, punto 15), della direttiva 2010/75/UE;
9)
«trasferimento fuori sito»: lo spostamento, oltre i confini di un’installazione industriale, di rifiuti destinati a operazioni di recupero o di smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;
10)
«rifiuto»: il rifiuto quale definito all’, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;
11)
«acque reflue»: le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite, rispettivamente, nell’, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa dell’Unione;
12)
«fonti diffuse»: le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti nell’atmosfera, nell’acqua o nel suolo, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata;
13)
«autorità competente»: la o le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri;
14)
«rifiuto pericoloso»: i rifiuti pericolosi quali definiti all’, punto 2), della direttiva 2008/98/CE;
15)
«operazione di recupero»: qualsiasi operazione di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE;
16)
«operazione di smaltimento»: qualsiasi operazione di cui all’allegato I della direttiva 2008/98/CE;
17)
«anno di riferimento»: l’anno civile con riferimento al quale devono essere raccolti i dati.
18)
«acquacoltura»: l’acquacoltura quale definita all’, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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