Art. 3
Disposizioni transitorie
In vigore dal 23 apr 2024
Disposizioni transitorie
1. Per il periodo contingentale 2024, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4456, 09.4518, 09.4519 e 09.4520 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
Per il periodo contingentale 2024, il quantitativo di 6 031 000 kg da utilizzare per il contingente tariffario OMC per i formaggi con numero d’ordine 09.4516 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2024 per i contingenti tariffari OMC per i formaggi con numeri d’ordine 09.4514 e 09.4515.
Per il periodo contingentale 2024, il quantitativo di 12 177 000 kg da utilizzare per il contingente tariffario OMC per il burro con numero d’ordine 09.4525 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2024 per i contingenti tariffari OMC per il burro con numeri d’ordine 09.4182 e 09.4195.
2. I titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento per i contingenti tariffari 09.4182, 09.4195, 09.4454, 09.4514 e 09.4515 restano validi fino al termine del loro periodo di validità.
3. Per il periodo contingentale 2024, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.7904, 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897, 09.7903 e 09.7905 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
Storico versioni
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