Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

In vigore dal 23 apr 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato: 1) all’, primo comma, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) la notifica alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità (CA), ai certificati IMA 1 (“Inward Monitoring Arrangement”) e ai certificati di ammissibilità.»; 2) all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Salvo disposizione contraria del titolo III, i titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) del trentesimo giorno di calendario successivo all’ultimo giorno di validità dei certificati IMA 1 o dei certificati di autenticità per cui sono stati rilasciati. Tale periodo di validità non può superare la fine del periodo contingentale. I titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con certificati di ammissibilità sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) dell’ultimo giorno del periodo contingentale.» ; 3) l’articolo 17 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Notifiche alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità, ai certificati di ammissibilità e ai certificati IMA 1 »; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun certificato di autenticità, certificato di ammissibilità o certificato IMA 1 presentato da un operatore in relazione a contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, il numero del titolo corrispondente che hanno rilasciato e i quantitativi oggetto di tale titolo. La notifica è effettuata prima che il titolo rilasciato sia messo a disposizione dell’operatore.» ; 4) all’articolo 42, dopo il nono comma è inserito il comma seguente: «In conformità all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, approvato con decisione (UE) 2024/244 del Consiglio (*1), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carne bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. (*1)  Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).»;" 5) all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Quando presentano domanda di titolo di importazione, i richiedenti trasmettono il certificato di autenticità o il certificato di ammissibilità e una copia dello stesso all’autorità emittente. La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità o nel certificato di ammissibilità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali. Se è stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità o se l’originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità è stato presentato, ma le informazioni contenute in tale documento non sono conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, l’autorità competente chiede al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva a norma dell’articolo 45.» ; 6) l’articolo 45 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia tale cauzione aggiuntiva non è richiesta se l’autorità del paese esportatore ha fornito una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva dopo aver ricevuto l’originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità e aver accertato che il suo contenuto corrisponde alle informazioni ricevute dalla Commissione.» ; 7) è inserito il seguente articolo 46 bis: «Articolo 46 bis Contingente tariffario per le carni bovine fresche e congelate originarie della Nuova Zelanda con numero d’ordine 09.4456 1.   Il presente articolo si applica al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4456. 2.   Il rilascio di un titolo di importazione e l’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità. 3.   I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.6. 4.   I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione. 5.   I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente. 6.   I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione. 7.   Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. 8.   I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile. 9.   Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito del contingente tariffario con numero d’ordine 09.4456 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte C.» ; 8) all’articolo 48, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente: «In conformità all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, approvato con decisione (UE) 2024/244, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di latte in polvere, burro e formaggi, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 9) l’articolo 49 è sostituito dal seguente: «Articolo 49 Contingente tariffario OMC per i formaggi neozelandesi 1.   Il presente articolo si applica al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4516. 2.   Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione. 3.   I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.5, parte A, punto A1.» ; 10) l’articolo 50 è sostituito dal seguente: «Articolo 50 Contingenti tariffari OMC per il burro neozelandese 1.   Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525. 2.   Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione. 3.   I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.5, parte A, punto A2. 4.   I quantitativi comunicati dalle autorità competenti alla Commissione per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525 sono ripartiti per codice NC.» ; 11) è inserito il seguente articolo 51: «Articolo 51 Contingenti tariffari per il latte in polvere, il burro e i formaggi originari della Nuova Zelanda con i numeri d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520 1.   Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520. 2.   Il rilascio di un titolo di importazione e l’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità. 3.   I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.7. 4.   I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione. 5.   I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente. 6.   I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione. 7.   Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. 8.   I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.» ; 12) all’articolo 52, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I titoli di importazione relativi a tali contingenti tariffari coprono il quantitativo netto totale indicato nel certificato IMA 1 o nel certificato di ammissibilità.» ; 13) l’articolo 72 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c): «c) un certificato di ammissibilità per il settore delle carni bovine e per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.»; b) i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Ad eccezione dei contingenti tariffari di cui agli articoli 49 e 50, gli operatori presentano all’autorità emittente dello Stato membro di importazione l’originale del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1, unitamente alla domanda di titolo di importazione. L’operatore fornisce anche una copia del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1, se richiesta dall’autorità emittente. La domanda è presentata entro il periodo di validità del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1 e non oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale in questione. 4.   L’autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel certificato di autenticità, nel certificato di ammissibilità e nel certificato IMA 1 corrispondano alle informazioni ricevute dalla Commissione. In tal caso, e salvo istruzioni contrarie da parte della Commissione, l’autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda presentata unitamente a un certificato di autenticità, a un certificato di ammissibilità o a un certificato IMA 1. 5.   Un certificato di autenticità, un certificato di ammissibilità o un certificato IMA 1 è utilizzato per il rilascio di un solo titolo di importazione. 6.   L’autorità emittente annota sul certificato di autenticità, sul certificato di ammissibilità o sul certificato IMA 1 e sulla relativa copia il numero di rilascio del titolo e il quantitativo per il quale tale documento è stato utilizzato. Il quantitativo è espresso in unità intere, arrotondato al chilogrammo più vicino conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Il certificato di autenticità, il certificato di ammissibilità o il certificato IMA 1 è conservato dall’autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali secondo quanto indicato al titolo III del presente regolamento.» ; c) al paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Una volta che il paese esportatore ha rilasciato uno o più certificati di autenticità, certificati di ammissibilità o certificati IMA 1, informa immediatamente la Commissione del rilascio di tali documenti.»; d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   La Commissione mette a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri le impronte dei timbri utilizzati dall’autorità emittente del paese esportatore per il rilascio del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità. Sono inoltre messi a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri anche i nomi e le firme delle persone autorizzate a firmare il certificato di autenticità o il certificato di ammissibilità, comunicate alla Commissione dalle autorità dei paesi esportatori. L’accesso alla banca dati del sistema di gestione dei modelli (Specimen Management System — SMS) contenente tali informazioni è limitato alle persone autorizzate e messo a disposizione degli Stati membri mediante un sistema di informazione istituito a norma degli articoli 57 e 58 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.» ; 14) gli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento.
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