Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
In vigore dal 23 apr 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
1)
è inserito il seguente articolo 31 bis:
«Articolo 31 bis
Contingenti tariffari per carni ovine e caprine fresche, refrigerate o congelate originarie della Nuova Zelanda, recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897
1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897.
2. L’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità.
3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato II, parte H.
4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente.
6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.
7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.
9. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato V.»
;
2)
al capo II è aggiunta la seguente sezione 9:
«
SEZIONE 9
PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI LATTIERO-CASEARI E SIERO DI LATTE ALTAMENTE PROTEICO
Articolo 31 ter
Contingente tariffario per i prodotti agricoli trasformati lattiero-caseari e il siero di latte altamente proteico originari della Nuova Zelanda, recante il numero d’ordine 09.7903
1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.7903.
2. L’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità.
3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato II, parte H.
4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente.
6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.
7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.»;
3)
gli allegati I e II sono modificati in conformità all’allegato II del presente regolamento;
4)
è aggiunto l’allegato V, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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