Art. 78
Notifica e informazione riguardo alle designazioni
In vigore dal 11 apr 2024
Notifica e informazione riguardo alle designazioni
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:
a)
delle autorità competenti a norma dell’;
b)
dei corrispondenti a norma dell’;
c)
se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, a norma dell’.
2. In relazione alle designazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
nomi;
b)
indirizzi postali;
c)
indirizzi di posta elettronica;
d)
numeri telefonici;
e)
lingue accettabili dalle autorità competenti.
3. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute nelle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le relative modifiche sono trasmesse alla Commissione per via elettronica.
5. La Commissione pubblica nel suo sito web gli elenchi delle autorità competenti, dei corrispondenti e, se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, designati e li aggiorna ove opportuno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1157:oj#art-78