Art. 75

Designazione delle autorità competenti

In vigore dal 11 apr 2024
Designazione delle autorità competenti Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti responsabili per l’attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.
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Designazione delle autorità competenti (Art. 75 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo