Art. 76
Designazione dei corrispondenti
In vigore dal 11 apr 2024
Designazione dei corrispondenti
Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni sull’attuazione del presente regolamento. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi quesito che gli sia posto e che riguardi questi ultimi, e viceversa.
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