Art. 76

Designazione dei corrispondenti

In vigore dal 11 apr 2024
Designazione dei corrispondenti Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni sull’attuazione del presente regolamento. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi quesito che gli sia posto e che riguardi questi ultimi, e viceversa.
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Designazione dei corrispondenti (Art. 76 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo