Art. 13
Notifica generale
In vigore dal 11 apr 2024
Notifica generale
1. Il notificatore può presentare una notifica generale che riguarda più di una spedizione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni, quali identificate in conformità dell’, paragrafo 10, hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;
b)
i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto;
c)
gli eventuali paesi di transito sono gli stessi, il tragitto delle diverse spedizioni è indicato nel documento di notifica o allegato a tale documento e il luogo da cui parte la spedizione è lo stesso.
2. Il notificatore può indicare in un allegato al documento di notifica uno o più possibili tragitti alternativi. Il documento di movimento compilato a norma dell’, paragrafo 2, contiene informazioni sul tragitto da seguire indicato nel documento di notifica, nonché su eventuali tragitti alternativi da seguire in caso di circostanze impreviste e indicati nel documento di notifica.
3. Le autorità competenti interessate possono subordinare la loro approvazione della notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, in conformità dell’, paragrafi da 3 a 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1157:oj#art-13