Art. 13

Notifica generale

In vigore dal 11 apr 2024
Notifica generale 1.   Il notificatore può presentare una notifica generale che riguarda più di una spedizione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni, quali identificate in conformità dell’, paragrafo 10, hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili; b) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto; c) gli eventuali paesi di transito sono gli stessi, il tragitto delle diverse spedizioni è indicato nel documento di notifica o allegato a tale documento e il luogo da cui parte la spedizione è lo stesso. 2.   Il notificatore può indicare in un allegato al documento di notifica uno o più possibili tragitti alternativi. Il documento di movimento compilato a norma dell’, paragrafo 2, contiene informazioni sul tragitto da seguire indicato nel documento di notifica, nonché su eventuali tragitti alternativi da seguire in caso di circostanze impreviste e indicati nel documento di notifica. 3.   Le autorità competenti interessate possono subordinare la loro approvazione della notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, in conformità dell’, paragrafi da 3 a 6.
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Notifica generale (Art. 13 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo