Art. 13 · Notifica generale

Art. 13

Notifica generale

In vigore dal 11 apr 2024
Notifica generale 1.   Il notificatore può presentare una notifica generale che riguarda più di una spedizione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni, quali identificate in conformità dell’, paragrafo 10, hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili; b) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto; c) gli eventuali paesi di transito sono gli stessi, il tragitto delle diverse spedizioni è indicato nel documento di notifica o allegato a tale documento e il luogo da cui parte la spedizione è lo stesso. 2.   Il notificatore può indicare in un allegato al documento di notifica uno o più possibili tragitti alternativi. Il documento di movimento compilato a norma dell’, paragrafo 2, contiene informazioni sul tragitto da seguire indicato nel documento di notifica, nonché su eventuali tragitti alternativi da seguire in caso di circostanze impreviste e indicati nel documento di notifica. 3.   Le autorità competenti interessate possono subordinare la loro approvazione della notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, in conformità dell’, paragrafi da 3 a 6.
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