Art. 12

Parametri necessari per identificare o distinguere i modelli di prodotti

In vigore dal 2 apr 2024
Parametri necessari per identificare o distinguere i modelli di prodotti 1.   Per ciascun modello di prodotto registrato la Commissione può offrire ai fornitori la possibilità di indicare volontariamente i valori dei parametri seguenti, se non figurano già nello specifico regolamento delegato sul gruppo di prodotti adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369 o nel regolamento (UE) 2020/740: a) il GTIN, se del caso; b) gli Stati membri in cui immettono i loro prodotti sul mercato; c) in casi debitamente giustificati e previa consultazione dei portatori di interessi, altri parametri che non rientrano nella valutazione di conformità eseguita dal fornitore né nella verifica della conformità eseguita dalle autorità di vigilanza del mercato, e che sono necessari a ottemperare il disposto dell’, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1369; d) le informazioni di cui all’, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1369. 2.   I parametri di cui al paragrafo 1 possono essere resi disponibili nel sito web pubblico di EPREL come informazioni complementari alla scheda informativa del prodotto.
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Parametri necessari per identificare o distinguere i modelli di prodotti (Art. 12 Regolamento (UE) 2024/994) — Testo vigente | Portale Normativo