Art. 11

Gestione dei profili utente del fornitore e verifica

In vigore dal 2 apr 2024
Gestione dei profili utente del fornitore e verifica 1.   Ciascun fornitore è responsabile della gestione dei diritti di accesso ai propri dati da parte dei membri della propria organizzazione registrata in EPREL. Almeno un utente è designato responsabile del fornitore e incaricato della gestione del profilo di altri utenti e dei loro diritti di accesso. 2.   Tutti i dati personali inseriti nel profilo utente del fornitore saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 sulla protezione dei dati. 3.   I dati personali degli utenti sono cancellati insieme al conto utente corrispondente, a meno che: a) siano necessari per identificare giuridicamente il fornitore; b) siano necessari per monitorare l’accesso alle informazioni tecniche sul modello. 4.   Il profilo utente del fornitore EPREL che è inattivo per oltre un anno è bloccato, dopo una doppia segnalazione via e-mail, a meno che il profilo utente non sia l’unico responsabile all’interno dell’organizzazione del fornitore. Le informazioni personali dell’utente sono eliminate automaticamente un anno dopo il giorno in cui è stato bloccato il conto a meno che: a) conservare tali dati non sia necessario per identificare giuridicamente il fornitore; b) l’utente non abbia effettuato operazioni che devono essere registrate in conformità dell’ del regolamento (UE) 2017/1369. 5.   Al fornitore spetta gestire il processo di verifica elettronica. 6.   Al fornitore spetta garantire che i dati del fornitore EPREL siano aggiornati in caso di modifiche pertinenti, comprese eventuali modifiche del rappresentante legale. 7.   La Commissione può riesaminare periodicamente le informazioni associate al processo di verifica. Se le informazioni non corrispondono più a quelle registrate in EPREL, la Commissione chiede al fornitore di superare nuovamente il processo di verifica entro tre mesi. 8.   Il fornitore precedentemente verificato perde tale status se, in base ai registri delle attività, risulta inattivo per più di un anno e non risponde dopo una doppia segnalazione via e-mail. In tal caso si applica l’. 9.   Se il fornitore perde lo status di fornitore verificato a norma del paragrafo 8, la data di fine immissione sul mercato di tutti i suoi modelli registrati è fissata dal sistema EPREL e contrassegnata come tale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:994:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Gestione dei profili utente del fornitore e verifica (Art. 11 Regolamento (UE) 2024/994) — Testo vigente | Portale Normativo