Art. 9

Trasferimento di modelli registrati tra fornitori

In vigore dal 2 apr 2024
Trasferimento di modelli registrati tra fornitori I modelli di prodotti registrati possono essere trasferiti a un fornitore verificato che si assume gli obblighi del fornitore precedente rispetto a tali modelli di prodotti a decorrere dalla data indicata per il trasferimento.
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Trasferimento di modelli registrati tra fornitori (Art. 9 Regolamento (UE) 2024/994) — Testo vigente | Portale Normativo