Art. 12
Parametri necessari per identificare o distinguere i modelli di prodotti
In vigore dal 2 apr 2024
Parametri necessari per identificare o distinguere i modelli di prodotti
1. Per ciascun modello di prodotto registrato la Commissione può offrire ai fornitori la possibilità di indicare volontariamente i valori dei parametri seguenti, se non figurano già nello specifico regolamento delegato sul gruppo di prodotti adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369 o nel regolamento (UE) 2020/740:
a)
il GTIN, se del caso;
b)
gli Stati membri in cui immettono i loro prodotti sul mercato;
c)
in casi debitamente giustificati e previa consultazione dei portatori di interessi, altri parametri che non rientrano nella valutazione di conformità eseguita dal fornitore né nella verifica della conformità eseguita dalle autorità di vigilanza del mercato, e che sono necessari a ottemperare il disposto dell’, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1369;
d)
le informazioni di cui all’, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1369.
2. I parametri di cui al paragrafo 1 possono essere resi disponibili nel sito web pubblico di EPREL come informazioni complementari alla scheda informativa del prodotto.
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