Art. 80

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 13 mar 2024
Monitoraggio e valutazione 1.   eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo del router rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e alle spese, nonché per monitorare il suo funzionamento rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio. Europol provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo di EPRIS rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e alle spese, nonché per monitorare il suo funzionamento rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio. 2.   Entro il 26 aprile 2025 e successivamente ogni anno durante la fase di sviluppo del router, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo del router. Tali relazioni includono informazioni dettagliate sulle spese sostenute e informazioni sui rischi che possono incidere sulle spese complessive che sono a carico del bilancio generale dell’Unione a norma dell’. Una volta che lo sviluppo del router è completato, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e alle spese e che giustifica eventuali scostamenti. 3.   Entro il 26 aprile 2025 e successivamente ogni anno durante la fase di sviluppo di EPRIS, Europol presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dello sviluppo di EPRIS. Tali relazioni includono informazioni dettagliate sulle spese sostenute e informazioni sui rischi che potrebbero incidere sulle spese complessive che sono a carico del bilancio generale dell’Unione a norma dell’. Una volta che lo sviluppo di EPRIS è completato, Europol presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e alle spese e che giustifica eventuali scostamenti. 4.   Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti dei dati effettuati nel router. Ai fini della manutenzione tecnica, Europol ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti dei dati effettuati in EPRIS. 5.   Due anni dopo l’entrata in funzione del router, e successivamente ogni due anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del router, compresa la sua sicurezza. 6.   Due anni dopo l’entrata in funzione di EPRIS, e successivamente ogni due anni, Europol presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico di EPRIS, compresa la sua sicurezza. 7.   Tre anni dopo l’entrata in funzione del router e di EPRIS di cui all’, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del quadro Prüm II. Un anno dopo l’entrata in funzione del router e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione che valuti l’uso delle immagini del volto a norma del presente regolamento. La relazione di cui al primo e al secondo comma comprende quanto segue: a) una valutazione dell’applicazione del presente regolamento, compreso il suo uso da parte di ciascuno Stato membro e di Europol; b) un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del presente regolamento e della sua incidenza sui diritti fondamentali; c) l’incidenza, l’efficacia e l’efficienza del quadro Prüm II e delle sue prassi di lavoro alla luce dei suoi obiettivi, del suo mandato e dei suoi compiti; d) una valutazione della sicurezza del quadro Prüm II. La Commissione trasmette tali relazioni di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. 8.   Nelle relazioni di cui al primo comma del paragrafo 7, la Commissione presta una particolare attenzione alle nuove categorie di dati seguenti: le immagini del volto e gli estratti del casellario giudiziale. La Commissione include in tali relazioni l’uso da parte di ciascuno Stato membro e di Europol di tali nuove categorie di dati e il loro impatto, la loro efficacia e la loro efficienza. Per quanto riguarda le relazioni di cui al secondo comma del paragrafo 7, la Commissione presta una particolare attenzione al rischio di false corrispondenze e alla qualità dei dati. 9.   Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 5. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né rivelano le fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità competenti degli Stati membri. 10.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a Europol le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 6. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né rivelano le fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità competenti degli Stati membri. 11.   Fatti salvi i requisiti di riservatezza, gli Stati membri, eu-LISA ed Europol comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui al paragrafo 7. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione il numero di corrispondenze confermate rispetto alla banca dati di ciascuno Stato membro per ciascuna categoria e ciascun tipo di dati. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né rivelano le fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità competenti degli Stati membri.
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Monitoraggio e valutazione (Art. 80 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo