Art. 24

Norme sulle domande e sulle risposte concernenti le immagini del volto

In vigore dal 13 mar 2024
Norme sulle domande e sulle risposte concernenti le immagini del volto 1.   Una domanda di consultazione automatizzata di immagini del volto comprende soltanto le informazioni seguenti: a) il codice dello Stato membro richiedente; b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda; c) le immagini del volto e i dati di riferimento. 2.   La risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti: a) l’indicazione della presenza di una o più corrispondenze, o della mancanza di corrispondenze; b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda; c) la data, l’ora e il numero di riferimento della risposta; d) i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto; e) i numeri di riferimento delle immagini del volto dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto; f) le immagini del volto per le quali è stata riscontrata una corrispondenza. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell’. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:982:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme sulle domande e sulle risposte concernenti le immagini del volto (Art. 24 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo